Skip to main content

BLOG

Assicurazione – Principi

Principi
Oggetto del contratto assicurativo
L’assicurazione ha lo scopo precipuo di “trasformare il rischio in una spesa”. Infatti attraverso la stipula di un contratto, l’assicurando “quantifica” il danno patrimoniale che esso avrebbe se l’evento garantito (il rischio) si verificasse.

Più precisamente, si parla dell’esistenza di un’alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l’eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).

Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell’eventualità del verificarsi dell’evento (detto “sinistro”) al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all’assicurato, oppure agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest’ultimo il capitale, (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.

Il costo determinato, detto “premio (dal latino pretius) assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:

a) tavole statistiche (attuariali);
b) esperienza mutualistica dell’impresa (fabbisogno dell’impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).

Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest’ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.

Assicurazioni obbligatorie
Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre un’assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio, un’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece essendo obbligato a rivolgersi ad un’unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l’INAIL, assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori), ovvero, per essere obbligato contro i rischi derivanti dall’utilizzo del gas distribuito tramite le reti attraverso una polizza inclusa nella fattura emessa dalla società a partecipazione pubblica distributrice del gas che a sua volta è assicurata per tramite il Comitato Italiano GAS (CIG).

A fronte del trasferimento del rischio (dalla persona alla società di assicurazione) la persona paga un importo (detto “premio assicurativo”) alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini (capitale assicurato o massimale assicurativo) hanno due significati diversi. Il primo è generalmente riferibile al valore assicurato di un bene patrimoniale conosciuto e quindi quantificabile a priori in relazione ad un determinato evento dannoso che può distruggerlo interamente, mentre il secondo si riferisce generalmente ad un limite massimo di indennizzo/risarcimento previsto dal contratto al verificarsi di un determinato evento dannoso allorquando non è possibile identificare a priori il valore del patrimonio soggetto al rischio.

In campo previdenziale le assicurazioni obbligatorie sono chiamate assicurazioni sociali e in Italia quella estesa a più cittadini è l’assicurazione generale obbligatoria detta A.G.O., che contempla una serie di prestazioni previdenziali corrisposte dallo Stato attraverso gli enti previdenziali ove al posto del premio viene pagata una imposta comunemente chiamato contributo obbligatorio per le assicurazioni obbligatorie.

L’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile del professionista è chiaramente fissato dalla Legge 247 del 2012, obbligo peraltro rinforzato dal successivo d.P.R. n.137/2013; tuttavia l’obbligo risulta sospeso in forza della mancanza di parametri operativi fondamentali quali i massimali minimi. Infatti l’obbligo per la categoria professionale degli avvocati è divenuto effettivo solamente a seguito della più recente definizione di tali parametri.